Il progetto di porto turistico della società Tood’s ci era apparso sospetto già un anno addietro, quando ce ne siamo occupati per la prima volta. Era sospetto che la società risultasse inattiva e senza dipendenti, e con un capitale sociale di appena 100mila euro nonostante proponesse un investimento di almeno 150milioni di euro, in un settore in cui non risultava che avesse esperienze pregresse, mancanti anche in altri settori.
Era incomprensibile la lentezza con cui la vicenda si trascinava da più di venti anni, senza che né la società proponente né l’amministrazione che avrebbe dovuto autorizzarlo dimostrassero di voler arrivare rapidamente al dunque.
L’accelerazione dell’iter era arrivata in corrispondenza con la presentazione del Piano Regolatore del Porto da parte dell’Autorità di Sistema Portuale, in cui è previsto un analogo porto turistico all’Armisi. Due porti turistici con molti aspetti comuni, entrambi sulla stessa scogliera, entrambi con posti barca, strutture recettive ed altre dotazioni.
Differente, però, la risposta dell’Urbanistica, che respinge il progetto della società privata considerato in contrasto con il Piano regolatore vigente e con le linee guida del futuro PUG. Primo ostacolo, la presenza dei binari, a trenta metri dai quali non si può edificare. Inaccettabile, inoltre, l’aumento del carico urbanistico, con problemi alla viabilità e al traffico cittadino.
Immotivato e poco coerente, dunque, il parere positivo sul progetto analogo dell’Autorità Portuale.
Comprensibile che la Tood’s abbia fatto ricorso al Tar, contro il Comune e contro l’Autorità Portuale, coinvolgendo anche Rete Ferroviaria Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione per il ruolo avuto dalla Soprintendenza. La relativa sentenza è stata emessa nella stessa data, dalla stessa sezione del Tar di Catania e dallo stesso Collegio giudicante che ha firmato le altre due sentenze relative al Piano del Porto di cui abbiamo già parlato.
Potete leggere il documento a questo link.
Vi troviamo la conferma delle motivazioni che hanno indotto lo stesso Collegio a bocciare il PRP approvato prima che fosse sancito l’ampliamento dei limiti territoriali del Porto e una descrizione, forse ancora più precisa, di quali fossero questi limiti prima che intervenisse il decreto di ampliamento firmato dal Presidente della Repubblica.
Troviamo le osservazioni di Rete Ferroviaria sul contrasto tra il progetto Tood’s e il previsto interramento della stazione di Catania, ma rimane aperto il dubbio sul motivo per cui l’interramento non sembri essere di impedimento all’analogo porto turistico proposto dall’Autorità Portuale.
I giudici amministrativi non entrano nel merito, fanno riferimento alla discrezionalità nelle scelte delle autorità competenti limitandosi a richiamare il proprio ruolo di “ragionevole contemperamento degli interessi contrapposti”.
Anche per quanto riguarda le obiezioni dell’Urbanistica (pag 44) al progetto Tood’s, neanche nella sentenza emerge il motivo per cui queste obiezioni non siano state prese in considerazione quando l’Ufficio ha dato parere positivo al Piano Regolatore del Porto. Perchè all’uno sì e all’altro no?
Una parte interessante della sentenza riguarda la domanda di risarcimento avanzata dalla società Tood’s, respinta dal collegio in assenza di prove sul “nesso causale” tra la condotta della pubblica amministrazione e il danno subito, e anche la prova della effettività del danno. Neanche il fattore tempo – leggiamo nella sentenza – è di per sé oggetto “autonomo” di risarcimento: bisogna dimostrare come il ritardo abbia inciso su quello che i giudici definiscono “il bene della vita” del ricorrente.
Il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento supponiamo che abbia rappresentato una notevole delusione per una società che non è mai apparsa seriamente intenzionata a realizzare il porto turistico all’Armisi e che potrebbe aver contato proprio su un risarcimento che le è stato, tuttavia, negato. Aveva chiesto che fossero risarciti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, il lucro cessante e via discorrendo.
Ma il ricorso della società è stato respinto in toto, fatta salva la richiesta relativa al Piano Regolatore Portuale del quale – come sappiamo – è stata riconosciuta la “nullità parziale per incompetenza assoluta nelle sue previsioni eccedenti i confini territoriali vigenti al momento della sua approvazione”.
Leggi anche Porto turistico all’Armisi, la bocciatura degli uffici comunali. Ora tocca al Consiglio
A questo link la sentenza del Tar su ricorso WWWF e Osservatorio
A questo link la sentenza del Tar su ricorso Lido Scogliera d’Armisi


Che bellezza mi sento fiero del fallimento . Una città di mare senza porto turistico . Ma !!!