Non una ma tre sentenze sono state pubblicate, lunedì tredici luglio, dalla sezione di Catania del TAR, sui tre ricorsi relativi al Piano Regolare del Porto, presentati rispettivamente dalle associazioni ambientaliste, dal gestore del Lido Scogliera d’Armisi e dalla società Tood’s, di cui era stato respinto un progetto di porto turistico sulla Scogliera d’ Armisi.
Tralasciando per il momento la sentenza sul caso Tood’s, che esamineremo successivamente, ci soffermiamo oggi sulle altre due sentenze, per molti aspetti simili e pronunciate dallo stesso collegio giudicante.
Il punto centrale su cui i giudici amministrativi sono stati categorici in entrambi i pronunciamenti, è lo “straripamento dai propri poteri” da parte dell’Autorità di Sistema Portuale, che ha approvato Il Piano Regolatore del Porto ancor prima di ottenere la modifica dei limiti territoriali su cui poteva esercitare la sua competenza.
Come sappiamo, infatti, la Scogliera d’Armisi non rientrava all’interno dei confini territoriali del porto, fino a che il decreto firmato a maggio 2026 dal Presidente della Repubblica non ha chiuso l’iter necessario all’approvazione, avviato nel mese di marzo dello stesso anno. L’Autorità Portuale non aveva, però, atteso la conclusione di questo iter e neanche il suo avvio, avendo approvato il Piano del Porto già nel 2025, quando ancora quest’area risultava in capo ad altra Amministrazione, la Regione Siciliana.
“L’assenza del richiesto presupposto giuridico – scrivono i giudici – vizia il Piano Regolatore del Porto che è quindi affetto da nullità parziale per incompetenza assoluta nelle sue previsioni eccedenti i confini territoriali vigenti al momento della sua approvazione” (pag 46, n.00031/26Reg Ric).
Comprensibilmente, associazioni e partiti che si sono battuti per la difesa dell’Armisi, e della foce dell’Acquicella, cantano vittoria e alcuni di loro colgono l’occasione per rivendicare la lotta contro la abnorme cementificazione prevista dal PRP (leggi il Comunicato di Sinistra Italiana). In realtà i giudici mantengono aperta la porta ad una successiva approvazione senza entrare nel merito dei contenuti del Piano stesso.
Scrivono, infatti, che in futuro l’Autorità Portuale potrà riesercitare il potere amministrativo in essere e compiere nuovamente le proprie potestà pianificatorie, di natura discrezionale, riguardanti tale area (pag 47, ibidem).
Con maggiore prudenza, nel loro Comunicato finale, le associazioni che hanno proposto il ricorso ribadiscono la propria determinazione a continuare una battaglia non ancora conclusa e si augurano che l’Autorità di Sistema Portuale non riproponga il PRP del Porto di Catania.
Tra gli aspetti critici citati nel ricorso delle associazioni troviamo anche la connessione con gli altri porti (Augusta, Pozzallo, Siracusa) che fanno parte dello stesso Sistema portuale della Sicilia Orientale. Questa circostanza, tuttavia, che le associazioni hanno ritenuto di grande importanza, nella sentenza non viene considerata “idonea ad incidere sulla legittimità, né ad inficiare i presupposti di discrezionalità insiti nelle scelte urbanistiche adottate per il Porto di Catania” (pag.12, 00062/2026).
Non soltanto – leggiamo nella sentenza – le scelte di merito non sono sindacabili dal giudice amministrativo, ma non è provato che l’estensione della pianificazione agli altri porti del sistema “avrebbe portato ad escludere dal PRP la Scogliera D’Armisi e la Foce del Torrente dell’Acquicella, situate nel territorio di Catania” (pag 33, 00062/2026).
Anche altri aspetti importanti per le associazioni non sono stati considerati determinanti dai giudici. Ad esempio i rilievi della Soprintendenza sulla necessità di salvaguardare non solo la scogliera lavica di superficie ma anche la sua parte sommersa, di grande valore naturalistico.
Hanno prevalso – come era prevedibile – le questioni normative e procedurali.
Tra queste anche il nodo della ammissibilità dei ricorrenti. Nel ricorso delle associazioni è stato ammesso il WWF Sicilia Nord Orientale, che costituisce un’articolazione territoriale di WWF Italia, iscritta nell’elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla legge, e non l’Osservatorio delle Politiche Urbane e Territoriali ETS al quale vengono riconosciuti alcuni requisiti (vicinitas, rappresentatività) ma non la documentata “azione dotata di apprezzabile consistenza”. Una decisione poco convincente vista l’attività instancabile svolta dall’Osservatorio.
Nel ricorso proposto da Pierpaolo Ismaele Rosario Bellia Pappalardo, in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale “Lido Scogliera D’Armisi”, la parte ricorrente è stata legittimata non tanto dall’essere titolare di una concessione demaniale scaduta e in attesa di una nuova procedura di gara di respiro europeo, ma dall’essere comunque un operatore economico del settore.
Rimangono, in conclusione, ancora da approfondire molte delle questioni poste e, a loro modo risolte, dal collegio giudicante, compresa “l’estromissione dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva del Comune di Catania”.
Per incoraggiare questo approfondiemnto, mettiamo a disposizione dei cittadini i testi delle due sentenze: Sentenza N. 00062/2026 su ricorso WWF e Osservatorio delle Politiche Urbane e Territoriali ETS, Sentenza N. 00031/2026 su ricorso di P.I.R. Bellia Pappalardo, titolare e legale rappresentante del Lido Scogliera d’Armisi.
Nella giornata di ieri, 14 luglio, è poi arrivata una notizia di grande impatto per chi si batte per la salvaguardia della Scogliera dell’Armisi: la commissione Eredità Immateriali dell’Assessorato dei beni Culturali e della Identità Siciliana della Regione Siciliana ha iscritto la Scogliera d’Armisi nel LIM (Luoghi dell’Identità e della Memoria). Non siamo sicuri che questa decisione avrà ricadute concretamente positive, ma la speranza contribuisce a rafforzare la determinazione. E possiamo persino sperare che anche quel piccolo gioiello naturalistico che è la foce del fiume Acquicella riceva un riconoscimento analogo. A questo link si può leggere il documento.


Infatti. Festeggiare e’ prematuro e ingiustificato. Il Tar si e’ occupato solo dell’assenza di un presupposto in un determinato momento. Intervenendo successivamente il presupposto, questa sentenza non avra’ alcun effetto giuridico.
È importante che il Tar abbia rilevato un rilevante vulnus nel Piano Regolatore del Porto, accogliendo i rilievi di società civili ed associazioni. Ne esce male l’ Autorità, che non poteva non sapere che su quelle aree non aveva il potere di revisione urbanistica. Adesso occorre incalzare e proseguire la battaglia.