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Il Comune 'distratto' e il risarcimento milionario

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Un Comune ‘distratto’ quello di Catania. Non fa valere le proprie ragioni nei confronti di una ditta inadempiente e non presenta ricorso avverso una sentenza che lo penalizza aggravando il deficit delle sue già prosciugate casse.
Una dimenticanza, quella degli amministratori e dei funzionari del Comune, per la quale la Fasano Costruzioni deve essere molto grata all’amministrazione, visto che le ha fatto guadagnare ben 22 milioni. Che pagheremo noi, naturalmente.
Sebbene la vicenda sia iniziata più di venti fa, Stancanelli e la sua giunta hanno precise responsabilità perchè hanno nascosto per più di anno la sentenza di condanna con cui si era chiusa la causa intentata dalla ditta Fasano e hanno fatto decadere i termini per presentare appello al giudice di secondo grado. Anche l’avvocatura comunale potrebbe non essere innocente, avendo omesso alcuni interventi non secondari nel corso del procedimento.
Ecco dettaglio i passaggi della vicenda e la copia dei documenti essenziali alla sua comprensione.
Gli eventi:
1981 – Il comune cede alla Fasano Costruzioni il diritto di superficie su aree espropriate dal Comune stesso e site a Librino
1989 – Con due contratti di compravendita, il Comune compra una serie di alloggi realizzati dalla società Fasano sulle aree predette, destinate ad edilizia economica e popolare. Paga il 90% dell’importo e si impegna a pagare il 10% “al momento della dimostrazione dell’avvenuta acquisizione dell’area o definizione amichevole dell’indennità di espropriazione” e “dopo il collaudo effettuato dai competenti organi tecnici, circa la corrispondenza delle opere al capitolato delle rifiniture, allegato all’offerta, ed al pagamento dell’indennità di cui sopra”. La percentuale del 10% potrà essere svincolata previo rilascio di una fidejussione data da Istituto di Credito o Assicurativo di ‘primaria importanza’.

1990-1991 – il Comune accerta gravi manchevolezze negli edifici e intima alla Fasano il completamento e le riparazioni. Constata inoltre che le fidejussioni sono state prodotte dalla SIDA Assicurazioni, una compagnia posta in liquidazione coatta, e quindi certamente non ‘di primaria importanza’. Blocca pertanto il pagamento del 10%.
1998 – il Comune appalta “lavori e forniture” per il ripristino degli edifici alla ditta Di Stefano di Paternò, per un importo di un miliardo e 300 milioni di vecchie lire. Spende quindi altri soldi a causa delle inadempienze della Fasano Costruzioni
2003 – il Comune riceve da RFI (rete ferroviaria italiana) la richiesta di una somma di 55,000 euro per lavori resi necessari dal mancato rispetto delle distanze di un edificio di viale Bummacaro da un traliccio di adduzione della linea Fontanarossa-Siracusa. Affronta ulteriori spese.
2003 – la Fasano Costruzioni promuove una causa civile contro il Comune di Catania allo scopo di ottenere la risoluzione dei contratti di compravendita, la restituzione degli immobili e il risarcimento del danno, sulla base del mancato pagamento del 10% dell’importo pattuito.
2008 – il giudice dispone una CTU (consulenza tecnica di ufficio), ma il tecnico dichiara di non poter accertare la presenza e l’entità dei difetti negli edifici costruiti dalla Fasano.
2010 – il giudice emette la sentenza (in data 20/11, depositata in cancelleria il 10/12) con cui:

  1. stabilisce la ‘risoluzione’ dei contratti di vendita per inadempimento del compratore
  2. impone al Comune di restituire i beni alla Fasano
  3. condanna il Comune a pagare i danni, le spese processuali e le spese della CTU

Una sentenza è una sentenza e va rispettata, anche se -per taluni aspetti- suscita perplessità. Poteva fare il Comune qualcosa che non ha fatto?
Sì, poteva. E poteva farla oggi, essendo sindaco Stancanelli, che invece cerca di fare ricadere la responsabilità soprattutto su Bianco, che era sindaco quando furono stipulati i contratti di vendita (forse che voler costruire alloggi di edilizia economica e popolare è un fattore negativo?).
Toccava infatti a Stancanelli decidere di ricorrere in appello contro la sentenza del giudice Escher, ma non lo ha fatto. Ha preferito nascondere all’opinione pubblica -per quasi due anni- la sentenza, lasciando che scadessero i termini per la presentazione dell’appello.
Anche la difesa degli interessi del Comune, svolta dall’avvocatura comunale, è stata probabilmente poco efficace. Come si sostiene nella sentenza, il Comune avrebbe dovuto portare davanti al giudice le prove:

  • della inidoneità delle polizze di fidejussione, a causa della inaffidabilità della SIDA Assicurazioni
  • della presenza di difetti nelle costruzioni eseguite dalla Fasano, specificando di che natura e di quale entità fossero le difformità rispetto al capitolato

Avrebbe dovuto, inoltre, chiedere la restituzione della somma già pagata alla Fasano, non certo irrisoria in quanto corrispondente al 90% dell’importo complessivo. Il giudice afferma, infatti,  che la Fasano non è stata condannata alla restituzione perchè il Comune non ha avanzato “alcuna domanda in tal senso” (pag. 9 della sentenza).
Non sappiamo cosa sarebbe accaduto se questa legittima richiesta, e la presentazione delle prove di cui sopra, fosse stata fatta. Sappiamo che saremo tutti a pagarne le conseguenze, senza appello.

3 Comments

  1. Una speranza ancora c’è per “limitare i danni”: il Comune può (e secondo me dovrebbe per non incorrere forse in danno erariale) esercitare azione di ripetizione dell’indebito pagamento (art. 2033 c.c.) o, in via sussidiaria, azione generale per ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.), proprio sulla base della risoluzione del rapporto contrattuale dichiarata con la sentenza di condanna… Un aspetto, questo, sicuramente da approfondire.

  2. Questa faccenda ricorda tanto il film con Alberto Sordi “l’arte di arrangiarsi” ambientato a Catania negli anni 20, ed allora come oggi il comune era “distratto” .

  3. Ha detto di aver lavorato intensamente per sanare il deficit e poi s’ingarbuglia in questa visibilissima ragnatela che fa esplodere i debiti… Spero nel danno erariale. E’ inconcepibile ed imperdonabile.

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