//

Guerra uguale fame, ora attaccano il giudice

1 min read

Siamo sicuri che il giudice Salmeri del Tribunale di Milano, che ha recentemente riconosciuto la protezione umanitaria a un ragazzo gambiano in nome del diritto a vivere in dignità,  sia effettivamente stato imparziale nell’emettere quella ordinanza e non abbia alcun interesse particolare?
Questo è l’interrogativo che il consigliere laico del centrodestra Pierantonio Zanettin ha posto al Consiglio Superiore della Magistratura, chiedendo di “valutare se sussistano profili di incompatibilità, sotto il profilo dell’appannamento dell’immagine di terzietà e imparzialità” per Federico Salmeri.
A Zanettin desta sospetti il provvedimento emesso da Salmeri che, a suo parere, si porrebbe “in frontale contrasto con la normativa interna e comunitaria” perché di fatto riconoscerebbe la protezione umanitaria anche ai cosiddetti migranti economici, causando possibili “effetti destabilizzanti all’interno del nostro paese”.
Scenario tragico, insomma, quello che viene prospettato dal consigliere Zanettin e che trova immediatamente il plauso della Lega Nord.

Articoli correlati su argocatania.org

Eppure il senso del diritto di asilo non dovrebbe essere quello di stabilire chi non fare entrare sul proprio territorio, ma proprio il contrario.
Un giudice non può in nessun caso negare un diritto solo perché troppe persone potrebbero esserne destinatarie: “il riconoscimento di un diritto fondamentale non può dipendere dal numero di soggetti cui quel diritto viene riconosciuto” illustra brillantemente Salmeri nella sua sentenza.
“Per sua natura” continua il giudice, “un diritto universale non è a numero chiuso”. Impostare il proprio lavoro su questo modus pensandi può davvero significare avere un secondo fine?
La protezione umanitaria deriva dalla lettura combinata dell’art. 32, comma 3, del decreto 25/2008 e dell’art. 5, comma 6, della legge 286/1998  secondo i quali questa forma di protezione si riconosce nei casi in cui si riscontrino gravi motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Lasciando stare tutti i trattati internazionali sulla difesa dei diritti umani che l’Italia si è impegnata a rispettare, non rientrano forse a pieno titolo nella nostra Costituzione il diritto alla salute e all’alimentazione?
Dunque, quale contrasto tra la sentenza di Salmeri e la normativa italiana?
A  rispondere sarà il comitato di presidenza di palazzo dei Marescialli, che dovrà stabilire se dare credito alla richiesta del consigliere Zanettin oppure no.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Gli ultimi articoli - Diritti