Muos, autorizzazioni illegittime

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antenne MUOSUna scossa tellurica nel territorio di Niscemi, nelle scorse settimane, ha ricordato a tutti quanto ‘ingarbugliata’ e illegale sia stata la costruzione del Muos.
E’ infatti emersa, in questa occasione, la totale inesistenza di ricerche e autorizzazioni relative alla norme antisismiche, problema assolutamente rilevante, viste le caratteristiche del manufatto e i conseguenti pericoli per la popolazione.
Poco prima che emergesse questo ennesimo abuso, c’era stata -alla fine di gennaio 2016- un’importantissima sentenza della Corte di Cassazione.
La Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero Italiano della Difesa (condannato anche al pagamento delle spese processuali) confermando che il sistema satellitare è un’opera abusiva – costruita all’interno di una riserva naturale, la sughereta di Niscemi, area di inedificabilità assoluta – e, in quanto tale, posta giustamente sotto sequestro dalla magistratura siciliana.
Questa sentenza potrebbe mettere la parola fine all’intera vicenda dando ragione alle proteste e alla mobilitazioni che hanno contestato l’installazione di queste nuove antenne.
Rimane ancora pendente, però, il giudizio davanti al CGA, il Consiglio di giustizia amministrativa, giudice d’appello avverso le decisioni dei TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)
Proviamo a riepilogare. Il TAR di Palermo ha confermato la correttezza dell’operato della Regione Sicilia nel momento in cui (marzo 2013) ha revocato le autorizzazioni del giugno 2011, poiché queste ultime erano illegittime per difetto di istruttoria, mancando seri studi sull’impatto dell’impianto sulla salute umana e sull’ambiente.
Tale sentenza è stata appellata dal Ministero della Difesa, davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Il CGA (con la cosiddetta sentenza parziale) ha annullato la revoca ritenendo che uno studio sull’impatto ambientale e sulla salute fosse stato redatto dall’Università di Palermo prima delle autorizzazioni (Studio Livreri – Zanforlin).

Ha, inoltre, disposto che la Verificazione, eseguita in primo grado da Marcello D’Amore, professore emerito di elettrotecnica all’Università la Sapienza di Roma, venga nuovamente eseguita da un Collegio di Verificazione composto da un tecnico nominato dal CUN (Consiglio Nazionale dell’Università) in qualità di Presidente (Prof. Maria Sabrina Sarto), uno nominato dal CNR e tre Ministri: Ambiente, Salute e Infrastrutture.
Il Collegio dovrà misurare il campo elettromagnetico prodotto dal cumulo delle antenne NRTF e LF e dal MUOS.
La sentenza parziale del CGA è stata impugnata dai legali del movimento che si batte contro il Muos per Revocazione perché viziata da un errore di fatto.
Il CGA non ha valutato un fatto documentato nel giudizio: lo studio Livreri – Zanforlin era stato smentito dagli autori stessi nel corso di un’audizione avvenuta il 5 febbraio 2013 all’ARS. L’inconsistenza dello studio Livreri – Zanforlin è stata, inoltre, confermata durante il giudizio al TAR dal Verificatore D’Amore.
Se il Giudizio di Revocazione fosse accolto, verrebbe confermata integralmente la sentenza di primo grado del TAR Palermo con annessa revoca delle autorizzazioni.
Quindi la Revocazione ha valore pregiudiziale rispetto al giudizio d’appello e renderebbe non necessario l’ulteriore corso del giudizio e l’oneroso procedimento di Verificazione. Si è chiesta quindi la sospensione del giudizio d’appello in attesa della decisione sulla Revocazione.
Rispetto alle modalità con cui dovrebbe avvenire la Verificazione i legali “No Muos” hanno osservato che:
Il Codice del Processo Amministrativo prevede che il verificatore sia un organo dell’amministrazione dotato di competenze tecniche ed estraneo al giudizio.
Nel nostro caso i Ministri non sono organi tecnici. Il Ministro è il vertice del Dicastero cui è preposto, col compito di mantenere l’unità di indirizzo politico rispetto al Consiglio dei Ministri. Quindi mancano i due requisiti delle competenze tecniche e dell’estraneità al giudizio.
A fronte di ciò è ininfluente la possibilità offerta dalla Sentenza Parziale al Ministro di nominare un proprio sostituto ove non munito personalmente delle necessarie competenze tecniche.
Oggetto del giudizio è la validità delle autorizzazioni rilasciate nel 2011.
Che rispetto a quelle vi fosse un difetto istruttorio è confermato già dal fatto che lo studio sul quale sono fondate (Livreri – Zanforlin) fosse basato sul presupposto erroneo che le antenne NRTF e Lf sarebbero state dismesse e, quindi, venivano fatti i calcoli (rivelatisi sbagliati anche per un errore nell’algoritmo usato) solo sulle emissioni del MUOS senza prevedere il cumulo. Prova ne è il mandato dato oggi ai Verificatori che riguarda il cumulo delle emissioni dei due sistemi.
Le autorizzazioni sono quindi illegittime e vanno annullate, mentre la verificazione oggi disposta mira ad una specie di “sanatoria” non prevista dalla legge.
Peraltro, il fatto che la Prefettura abbia imposto il rinvio delle misurazioni perché le strutture locali coinvolte (ARPA, ASP, Vigili del Fuoco, Comune di Niscemi) e lo stesso Collegio di Verificazione non avevano alcuna idea sulle misure da prendere, una volta attivate le antenne, per evitare danni alla popolazione, “dimostra – come sostiene l’avvocato Papandrea – che dopo cinque anni di cause e con tutta la documentazione oggi acquisita ancora il funzionamento e la potenza dell’impianto non sono chiare nemmeno a studiosi di chiara fama. A maggior ragione può dirsi che le autorizzazioni del 2011 vennero date assolutamente al buio e siano del tutto illegittime”.

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