E’ iniziata ufficialmente il 15 luglio 2026 la raccolta delle firme digitali sui due quesiti relativi al referendum sulla caccia proposto da Giancarlo De Salvo, presidente delle associazioni “Rispetto per tutti gli animali” e “Ora referendum contro la caccia”. Per raccogliere le 500.000 firme necessarie c’è tempo solo fino al 30 settembre, la data in cui, per legge, ogni anno devono chiudersi le operazioni di raccolta.
Visto che i tempi per la raccolta delle firme sarebbero di 90 giorni, viene da chiedersi come mai si sia partiti così tardi. Così come è inevitabile chiedersi perché mai manchi il sostegno delle numerose associazioni animaliste e ambientali ad una iniziativa presentata, dal suo promotore, come risolutiva e in grado di vietare la caccia su tutto il territorio nazionale.
De Salvo comunque sembra fiducioso, è convinto che le firme saranno raccolte e che il referendum avrà luogo e sarà vinto, nonostante nelle ultime due occasioni in cui si è votato sulla caccia la risposta popolare non sia stata entusiasmante e non sia neanche stato raggiunto il quorum.
Il promotore ritiene che, anche se non arrivasse quest’anno, il risultato arriverà l’anno prossimo o negli anni successivi. Intende, infatti, proporre il referendum, anno dopo anno, fino a quando non sarà raggiunto l’obiettivo.
Oltre a questo referendum intende proporne anche altri, sulla chiusura degli allevamenti intensivi, sul divieto di condurre esperimenti sugli animali in nome della ricerca e sulla cancellazione di tutte le rievocazioni storiche, manifestazioni ed eventi in cui vengono utilizzati animali. “Gli animali devono poter vivere in assoluta libertà” dichiara da anni “sono esseri senzienti, capaci di sentimenti e portatori di diritti”. E su questo conveniamo.
Ma, analizzando, i due quesiti proposti, emergono dei dubbi sulla loro efficacia, sebbene De Salvo ritenga che possano non solo contrastare la caccia, ma addirittura fermarla.
Si tratta, infatti, di due quesiti su questioni che vengono considerate marginali, poco essenziali, dalle altre associazioni da tempo in campo per contrastare o, quanto meno, controllare l’attività venatoria, come il WWF, la LIPU o le associazioni animaliste. Poco opportuna, inoltre, la tempistica scelta per proporre il referendum.
Non dimentichiamo, infatti, che proprio nel mese di luglio il Senato ha approvato un disegno di legge di modifica dell’attuale legge sulla caccia, il disegno di legge 1552, “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
Anche se i tempi rapidi previsti dal governo hanno subito un rallentamento alla Camera, a causa dei molti emendamenti presentati anche da deputati della maggioranza, siamo comunque in un momento di transizione.
Non sappiamo ancora se e quando la legge verrà cambiata e quale sarà eventualmente il testo approvato. Che senso ha, allora, proporre un referendum abrogativo nel momento in cui sta per essere scritto un nuovo testo di legge? Siamo sicuri che i quesiti non decadano e l’azione intrapresa non risulti inutile?
Entrando nel merito dei quesiti, uno di questi riguarda l’abrogazione di un passaggio dell’art. 3 della legge n.189 (20 luglio 2004) riguardante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali”. In questo articolo si legge che le disposizioni del codice penale che tutelano gli animali “non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali” in varie materie (allevamento, macellazione, sperimentazione scientifica etc) tra cui la caccia. Si chiede, quindi, di cancellare il termine “caccia” perché non ci sia più questa eccezione e si possa ottenere una adeguata protezione degli animali e in particolare della fauna selvatica.
Ritenere che l’approvazione di questo quesito renda illegale la caccia, come sostiene De Salvo, è poco convincente, anche perché – come leggiamo nel blog Animal Law Italia – la caccia in Italia è comunque ammessa e disciplinata da un’altra legge (n. 157/1992) che, dopo aver stabilito che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, definisce le specie cacciabili e protette, stabilisce le modalità dell’esercizio venatorio, suddivide il territorio in Ambiti Territoriali che i cacciatori devono scegliere per esercitare l’attività in modo prevalente.
D’altra parte, essendo il bracconaggio e le uccisioni fuori dai casi consentiti già punibili in base ad altri articoli del codice penale (artt. 544-bis e 544-ter), l’effetto pratico dell’abrogazione sarebbe marginale.
L’altro quesito riguarda l’abrogazione dell’art. 842 del codice civile per la parte che dispone che un proprietario di un fondo non possa impedire l’ingresso dei cacciatori, salvo che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
L’abrogazione della norma restituirebbe ai proprietari il diritto esclusivo di decidere chi possa entrare nei propri terreni e ridurrebbe concretamente le aree disponibili all’attività venatoria riportando “la disciplina dell’accesso ai fondi nell’alveo ordinario del diritto di proprietà”. Un provvedimento di buon senso più che una pietra miliare del contrasto alla caccia.
Forse, invece di concentrarci sulla raccolta di firme per un referendum che ha scarse possibilità di vittoria e che – paradossalmente – può divenire un elemento di disturbo, dovremmo impegnarci a sensibilizzare l’opinione pubblica sui guasti che sarebbe provocati dall’approvazione della proposta di legge (DDL 1552) attualmente in discussione alla Camera.
Andrebbe diffusa la notizia della bocciatura che questa proposta ha già avuto da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, solitamente non ostili alle politiche venatorie. Nel documento ufficiale del 23 luglio hanno avanzato critiche a passaggi cruciali del testo come la cattura degli uccelli da richiamo, i cosiddetti richiami vivi, tenuti in cattività e spesso accecati, l’apertura alla caccia delle aree del demanio forestale o nei periodi di migrazione pre-riproduttiva, con conseguenze gravi sulla conservazione delle specie.
Ancora più dura la valutazione dell’Ispra (Istituto statale per la protezione dell’ambiente) che ha evidenziato – tra l’altro – come il testo, dando nuovamente la possibilità di cattura dei piccoli uccelli migratori a fini di richiamo vivo, si ponga in contrasto con la Direttiva Uccelli ed esponga l’Italia a nuove condanne da parte dell’Alta Corte di Giustizia Europea. Il testo non prevede, inoltre, l’esclusione delle specie in cattivo stato di conservazione dalla lista di quelle cacciabili.
Più in generale l’Istituto denuncia lo svilimento del proprio ruolo e scrive “Dal punto di vista tecnico-scientifico, alcune modifiche ed integrazioni alla legge 157/92 introdotte dal DDL 1552 non appaiono proprio in linea con gli obiettivi generali di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e quindi non del tutto aderenti alla nuova visione di un evolutivo e qualificato esercizio venatorio che sia rispettoso di criteri scientifici e coscientemente coerente con i principi della conservazione della natura nonché alla tutela delle specie selvatiche”.


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