Non solo la caccia ma anche l’uso delle armi da fuoco saranno permessi anche in zone precedentemente protette o vietate, come le aree demaniali, i boschi e le spiagge. Queste ultime tradizionalmente escluse per motivi di sicurezza e balneazione. Ecco uno dei tragici effetti prodotti dal Senato che il 24 giugno scorso ha approvato, su proposta dell’attuale maggioranza parlamentare, il disegno di legge 1552, “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
Scrivono: Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Wwf Italia: “Se verrà approvato anche dalla Camera dei Deputati, la vecchia normativa sulla caccia, ritenuta da questo governo penalizzante per i cacciatori, verrà stravolta […] se confermate, le manovre della maggioranza prefigurerebbero un quadro che va oltre le pur fondamentali questioni di tutela della natura per toccare i cardini stessi della democrazia. Lo denunciamo con forza ed estrema preoccupazione: a rischio non c’è solo la biodiversità italiana ma l’Italia”.
Ma quali sono le novità? La caccia viene vista come “espressione di una tradizione nazionale […] attività sportiva e motoria” e come azione per il contenimento delle specie invasive, conseguentemente, i cacciatori vengono individuati quali soggetti che contribuiscono alla gestione della fauna, veri e propri bioregolatori! In base all’impianto normativo (legato anche all’applicazione dell’art. 842 del Codice Civile), i cacciatori mantengono il diritto di entrare e sparare nei terreni privati altrui senza che il proprietario possa opporsi, a meno che il fondo non sia recintato secondo rigidi e costosi parametri di legge. Viene anche meno la possibilità per i proprietari di terreni o aziende faunistico-venatorie private di vietare l’accesso ai cacciatori all’interno dei propri confini per motivi etici o morali
Inoltre, la “riforma” sembra puntare a un indebolimento dei vincoli assoluti su parchi e riserve, trasferendo alle Regioni un potere decisionale maggiore. In pratica, le limitazioni alla caccia in queste zone verrebbero gradualmente meno o sarebbero subordinate a decisioni regionali, così come i calendari venatori, rispetto ai quali l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) perde centralità e potere vincolante. Ma, soprattutto, vengono moltiplicate (quasi esponenzialmente) le specie cacciabili.
Il numero di specie che è possibile abbattere, infatti, passa da 7 a 47.
Non si lascerà scampo agli animali, i controlli saranno impossibili, il bracconaggio avrà la strada spianata e si potrà sparare durante la riproduzione e la migrazione degli uccelli. Non a caso, viene rimosso il divieto assoluto di caccia in prossimità dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie degli uccelli e sarà possibile autorizzare l’attività venatoria anche in presenza di terreno coperto da neve.
Inoltre, per la caccia di selezione e il controllo faunistico viene autorizzato l’impiego di strumenti tecnologici finora vietati, come i visori notturni (amplificatori di luce) e i silenziatori sulle armi. Vengono ridotti i limiti sui “richiami vivi” (ovvero l’utilizzo di uccelli, di cattura o allevamento, per attirare gli esemplari selvatici nei pressi degli appostamenti), sono anche allentate le restrizioni per la cattura e l ’utilizzo dei piccoli uccelli selvatici tenuti in gabbia e usati come esche sonore per attirare le prede.
Coerentemente con questo quadro, viene ridotto il livello di protezione per alcuni animali storicamente tutelati in modo prioritario. Spariscono o si allentano i vincoli stringenti per specie come il lupo, lo stambecco e lo sciacallo dorato, aprendo di fatto la strada a futuri piani di abbattimento legale o contenimento.
Chi gestisce aree di caccia private diventa “imprenditore agricolo” e potrà accedere a fondi e finanziamenti pubblici.
Per chi dovesse esercitare l’attività venatoria in violazione totale delle regole è previsto un aumento delle sanzioni di carattere penale. Ci si chiede però, viste le nuove disposizioni contenute nel disegno di legge, chi dovrebbe violare regole che, sostanzialmente, danno mano libera ai cacciatori?
Infine, così some avvenuto in altri campi, il governo conferma l’allergia nei confronti di qualsiasi tipo di protesta, in particolare per le contestazioni non violente. Chiunque ostacoli, disturbi o interrompa intenzionalmente le attività di caccia o di controllo faunistico legalmente autorizzate, infatti, potrà subire una sanzione pecuniaria sino a 900 euro.
Come in altri casi, il DDL rischia sanzioni da parte dell’Unione Europea in quanto questa deregolamentazione contrasta con la Direttiva Uccelli (2009/147/CE), esponendo l’Italia a onerose procedure di infrazione internazionali.
Un gruppo di associazioni, tra cui la Lipu, sono venute in possesso di una lettera ufficiale della Commissione europea, inviata già a dicembre 2025 al Governo italiano e finora volutamente ignorata, che boccia duramente parti fondamentali del disegno di legge n. 1552 che stravolge la tutela della fauna selvatica – bene costituzionalmente protetto – per favorire il mondo venatorio. Parliamo di circa il 2% della popolazione italiana, una percentuale molto bassa, ma che muove un giro di affari di diversi miliardi che coinvolge soprattutto i produttori di armi e munizioni.


Questo DDL rappresenta una grave minaccia per la nostra biodiversità: come possiamo accettare un tale passo indietro nella tutela della natura? Ciao Telkom University Jakarta