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Referendum, Pubblico Ministero avvocato della Polizia giudiziaria?

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aula di tribunale, particolare

Le considerazioni del costituzionalista Ettore Palazzolo sulle possibili conseguenze di un Sì alla modifica costituzionale su cui dovremo, a breve, pronunciarci.

Il ministro della Giustizia Nordio, intervenendo sul prossimo referendum, ha ribadito una vecchia idea di Berlusconi, secondo cui i Pubblici Ministeri dovrebbero diventare gli “Avvocati dell’Accusa” nel dibattimento, in quanto espressione della potestà punitiva dello Stato. Se così fosse, conseguentemente, i PM dovrebbero diventare, nella fase delle indagini, gli “Avvocati della Polizia giudiziaria”.

Qualora vincessero i SI, saremmo, perciò, di fronte a uno stravolgimento della Costituzione che (art.109) attribuisce all’Autorità giudiziaria il potere di disporre direttamente della Polizia giudiziaria. Infatti, in particolare dopo la riforma del codice di procedura penale del 1989, è assegnato all’Autorità giudiziaria e, segnatamente ai PM, il compito di gestire la fase istruttoria, con un ruolo di direzione e di controllo delle indagini preliminari, che troverebbe esecuzione per il tramite della Polizia giudiziaria.

Va precisato che la Polizia giudiziaria è costituita da speciali nuclei o Sezioni di agenti e funzionari o Ufficiali, rispettivamente di Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di finanza, o altre forze di Polizia (ad es. quella Penitenziaria) destinati a compiti di indagine e di accertamento dei reati e dei loro autori. Compito di queste forze è quindi quello di consentire ai PM di decidere, in base ai riscontri a disposizione, se esercitare o meno l’azione penale.

Il modello di Pubblico Ministero del nostro ordinamento costituzionale si caratterizza per l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) e anche per l’obbligo per i PM di non tralasciare fatti e circostanze favorevoli all’indagato (previsto dall’art. 358 del cod. proc. penale).

Per quanto concerne le garanzie, i PM godono delle garanzie previste per gli altri Magistrati (art. 107, I c. Cost.), differenziandosene solo per le funzioni svolte, mentre ulteriori garanzie saranno previste dall’Ordinamento giudiziario, con legge ordinaria (art. 108, I comma Cost.).

Si tratta di un modello di Procuratore, assai diverso rispetto a quello di altri ordinamenti, nei quali la qualificazione del PM come Avvocato della polizia giudiziaria ha ben più di un fondamento, a parte la questione della subordinazione delle Procure al Potere esecutivo…

Il PM si configura adesso, nel nostro ordinamento, come il dominus della fase istruttoria del procedimento penale. Con la normativa attuale, infatti, in base a una notizia di reato è obbligatoria l’azione penale, la raccolta delle prove e l’individuazione delle responsabilità penali individuali.

Al contrario, nell’ipotesi del PM, quale “Avvocato della Polizia”, si invertirebbe il rapporto fra Magistratura requirente (PM e, in generale, gli Uffici delle Procure) e Polizia giudiziaria. Quest’ultima non sarebbe più funzionalmente dipendente dai Magistrati del Pubblico Ministero, ma, al contrario sarebbero questi ultimi a dover dipendere funzionalmente dalla Polizia giudiziaria, e in ultima analisi, dal Potere politico, cui istituzionalmente dipendono tutte le forze di Polizia, perdendo quell’autorità, nonché centralità nella fase istruttoria, che la Costituzione e l’ordinamento attribuiscono loro.

L’azione penale non potrà più essere obbligatoria, ma discrezionalmente valutabile dalle Forze di Polizia (e indirettamente dal potere politico). E, soprattutto verrebbe meno il dovere del PM di svolgere indagini anche nel caso dovessero emergere indizi o elementi di prova tali, anche potenzialmente, da scagionare l’indagato, come attualmente stabilito dall’art. 358 del codice procedura penale. Ciò viene qualificato come “cultura della giurisdizione”, della quale lo stesso PM è attualmente partecipe.

Con una battuta, i PM, in questa prospettiva, non sarebbero neanche dei superpoliziotti, come molti paventano, ma eventualmente, mi sia permesso dire, dei subpoliziotti, i quali decidono poi di chiedere, o meno, il rinvio a giudizio di un indagato, non in base alla solidità delle prove, ma in base alla probabilità o meno di condanna nel processo, come prospettata dalla Polizia giudiziaria. L’attività del PM verrebbe cioè valutata, alla stregua di qualunque altro funzionario, in termini di produttività, in base cioè al risultato – in rapporto al numero di reati (quanti denunciati, quanti indagati e, nel caso di processo, quanti condannati) – non in base alla ricerca della verità, sia pure processuale, e quindi nel rispetto di leggi e della Costituzione.

5 Comments

  1. nulla di tutto quanto descritto nell’articolo c’è nel testo della riforma.
    Potete spiegare cortesemente per una sana e corretta informazione?

    • Il riferimento è alle numerose dichiarazioni del Ministro Nordio nel senso indicato nell’articolo. Cui vanno aggiunte altre dichiarazioni, questa volta del vicepresidente del Consiglio, Tajani, sulla necessità di modificare l’art. 109 Cost., invertendo il rapporto fra Polizia giudiziaria e Autorità giudiziaria (in pratica i PM), in relazione a cui sono stati già presentati progetti di revisione costituzionale. E’ solo un processo alle intenzioni? Questa dichiarazioni sono disponibili sul Web….
      Stiamo parlando di modifica della Costituzione in relazione agli equilibri fra i Poteri dello Stato, non di una leggina qualunque…. Se poi a ciò si aggiungono precise e documentate dichiarazioni che indicano la direzione del percorso, fare gli ingenui non è un lusso che possiamo permetterci….

      • Le dichiarazioni dei politici, anche del governo, sono solo dichiarazione. Correttamente lei sottoliana che per tradurle in norme sarà necessaria altra riforma costituzionale. In quella ipotesi, a mio avviso improbabile ma oggettivamente possibile, io e tanti altri che oggi ritengono giusta la riforma sottoposta a referendum, saremo certamente schierati all’opposizione.

  2. Con un’altra legge di revisione costituzionale, come quella su cui ci pronunceremo tramite il prossimo referendum. Presumo che si arriverà ad un altro referendum, dal momento che prevedo difficile un’eventuale approvazione delle legge di revisione a maggioranza dei 2/3 dei parlamentari….

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