/

Referendum Giustizia, non solo separazione delle carriere

7 mins read
Meloni e Nordio

Si vanno moltiplicando le iniziative relative al referendum – che si svolgerà in primavera – sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Come sappiamo, il Disegno di legge di revisione costituzionale, presentato dalla presidente Meloni e dal ministro Nordio, è stato approvato il 30 ottobre 2025, ma senza la maggioranza dei due terzi del Parlamento, requisito perché le leggi di revisione costituzionale (art. 138 della Costituzione), possano essere promulgate e quindi entrare in vigore.

Si rende quindi necessario un referendum popolare, che è stato chiesto dalla stessa maggioranza che ha proposto e approvato la legge, probabilmente alla ricerca, con una sorta di appello al popolo, dell’approvazione dei cittadini nei confronti della capacità riformatrice del governo. Questo ha fatto sì che passassero in secondo piano i contenuti specifici della revisione costituzionale.

Nel mese di dicembre, anche alcuni giuristi e parlamentari di opposizione hanno avanzato una richiesta di referendum popolare, oppositiva, a sostegno di tutti i Comitati per il “No”. Questa nuova richiesta di referendum, che potrebbe sembrare un inutile doppione di quella avanzata dalla maggioranza di governo, ha invece uno scopo ben preciso: quello di evitare un possibile blitz del Governo che – preoccupato della crescente risalita dei consensi contrari a questa modifica costituzionale – potrebbe tentare di imporre una data ravvicinata per lo svolgimento della consultazione referendaria (ad es., l’1 marzo), impedendo così un serio e vasto dibattito della cittadinanza sul SI o NO a questa legge.

Per questa nuova richiesta di referendum è necessario raccogliere 500 mila firme entro il 31 gennaio. Si può firmare anche per via telematica utilizzando lo Spid, oppure in presenza, presso gli Uffici del comune (Segretario comunale) o davanti a un Notaio.

In questo periodo di ‘campagna elettorale’ referendaria, Argo dedicherà spazio a varie argomentazioni relative alla riforma, entrando nel merito delle modifiche che la legge intende attuare.

Iniziamo riportando i contenuti di un incontro organizzato a dicembre, in via Battiato, dall’Associazione Volerelaluna.

Introdottto da Giulio Toscano, già sostituto Procuratore generale presso le Corti di Appello di Catania e di Torino, l’incontro è stato strutturato come un confronto fra le due posizioni, con gli interventi di un avvocato penalista, Giuseppe Passarello, favorevole al Sì, e di una magistrata, Marisa Acagnino, sostenitrice del No alla modifica costituzionale.

Nella sua introduzione, Toscano ha sottolineato come non ci si possa limitare ad analizzare nel dettaglio il testo della legge sottoposta a referendum senza analizzare anche il contesto nel quale è stata approvata. In particolare, i soggetti – l’attuale governo che ha firmato la proposta di legge e la sua maggioranza e il procedimento – praticamente blindato – che ha impedito la partecipazione dei membri del Parlamento e quindi dell’opposizione, nel presentare emendamenti correttivi.

Anche dal modo in cui si è svolto il procedimento di approvazione di questa legge costituzionale, emerge il tentativo di realizzare nel nostro sistema costituzionale un riassetto dei Poteri che prevede una totale preminenza del Potere esecutivo. Quest’ultimo, dopo avere, nei fatti, esautorato il Parlamento, cerca anche di colpire la Magistratura e, in prospettiva altri organi costituzionali, la Corte dei conti, la Corte costituzionale, lo stesso Capo dello Stato, oltreché la libera stampa…

Da questo punto di vista, secondo Giulio Toscano, non si possono sottacere le analogie con quanto è avvenuto o sta avvenendo in altri ordinamenti: in USA con Trump, in Ungheria con Orban, in Israele con Netanyahu, ecc. Il rischio è lo stravolgimento della nostra democrazia costituzionale.

Secondo l’avvocato Giuseppe Passarello, già Presidente della Camera penale di Catania, la riforma costituzionale in questione interviene sull’architettura costituzionale dello Stato e va valutata in relazione all’incidenza sul servizio reso ai cittadini.

Nel corso degli anni – secondo l’avvocato – si sarebbe verificato una destrutturazione del sistema accusatorio introdotto in Italia a seguito della riforma Vassalli del codice di procedura penale, in particolare in relazione al principio della prova che deve essere assunta nel contraddittorio delle parti. C’è stata una forte resistenza della magistratura, una parte della quale – secondo Passarello – vedrebbe le garanzie processuali come degli ostacoli.

A suo parere il PM deve essere un Avvocato della Polizia giudiziaria, e non potrà mai essere Parte imparziale, come viene invece considerato da molti magistrati. Questo sarebbe una contraddizione in termini, un ossimoro. E l’art. 358 del cod. proc. pen., che prevede che l’obbligo per il PM di cercare attivamente prove a favore dell’indagato, viene largamente disapplicato, anche perché privo di sanzione.

I PM devono invece avere una cultura punitiva: il processo non è volto all’accertamento della verità, ma all’eventuale condanna dell’imputato. Solo così potrà essere ristabilito l’equilibrio tra accusa e difesa, che risulterebbe sbilanciato, come accade tuttora, da un’eccessiva prossimità fra PM e Giudice, derivante non solo dall’essere colleghi. Concludendo – a parere di Passarello – un PM deve essere forte, in quanto espressione dell’istanza statal-punitiva dello Stato. Il giudice invece deve essere terzo e imparziale.

Secondo la dottoressa Marisa Acagnino (magistrata, sia nel ruolo di PM, sia in quello di Giudice) il principio del giusto processo non c’entra con questa riforma. Una volta c’era il Pretore che assommava in sé le funzioni inquirenti e quelle giudicanti e nessuno ha mai obiettato alcunché, finché poi, con la riforma del codice di procedura non è stata creato un Ufficio del Procuratore presso ogni Pretura. La riforma Cartabia ha, poi, stabilito che il cambio di funzione da Giudice a Procuratore, o viceversa, possa avvenire una sola volta nella carriera di un Magistrato, con un trasferimento in altra Regione. Attualmente solo lo 0,31% dei magistrati si è avvalso della possibilità di un cambio di funzione da giudice a PM, o viceversa. Le due funzioni, con le rispettive carriere, sarebbero, di fatto, già separate.

Acagnino dissente, inoltre, circa l’affermazione secondo cui il PM debba essere espressione di una funzione statal-punitiva dello Stato. Il PM deve innanzitutto applicare la legge ed è per questo che – a differenza dell’avvocato che è vincolato professionalmente a difendere il suo assistito – è obbligato a chiedere il proscioglimento in presenza di prove che scagionino l’indagato. E se manca all’art. 358 c.p.p. una precisa sanzione (penale), non è una buona ragione per ritenere tale principio del tutto disapplicabile. Esso configura un illecito disciplinare, la cui violazione è certamente sanzionabile.

Non è poi vera l’affermazione ricorrente – dice ancora Acagnino – secondo cui i giudici sarebbero succubi dei PM, in quanto loro colleghi. C’è una percentuale altissima di assoluzioni nei processi penali, di poco sotto il 50%, a dimostrazione della effettiva imparzialità dei giudici rispetto alle richieste dei PM. Ciò però – osserva la magistrata – non può essere considerato soltanto come normale esito della dialettica processuale. C’è infatti un dispendio di energie e di risorse che non può non preoccupare, oltreché un evidente danno anche per gli imputati che poi vengono assolti. Da qui la necessità di grande attenzione e rigore da parte dei PM nella raccolta delle prove.

Nella discussione sono intervenuti numerosi partecipanti fra il pubblico. E’ stata affrontate anche la questione dei due CSM, che non si giustificherebbero neppure nella logica della separazione, visto che in altri ordinamenti, come in quello francese, con separazione dei poteri molto netta, ce n’é uno solo, sia pure diviso in due sezioni distinte.

Ci sarebbero poi delle criticità, in particolare nella modalità della composizione sia dei due CSM, sia dell’Alta Corte di giustizia, destinata a decidere sui procedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. In particolare riguardo al sorteggio, una «novità» brutale nel nostro ordinamento. Non soltanto i magistrati sarebbero l’unica categoria di cittadini che non potranno eleggere i propri rappresentanti istituzionali, ma il sorteggio viene disciplinato diversamente per la componente dei membri cosiddetti «laici», rispetto a quella dei «togati», integrando per ciò stesso profili di incostituzionalità. Quanto all’Alta Corte, le cui decisioni sono appellabili solo davanti ad essa stessa (sia pure in altra composizione), c’è un’evidente violazione al principio del ricorso per Cassazione (ult. Comma art. 111 Cost.), che è un principio di sistema della giurisdizione (e quindi principio generale dell’ordinamento costituzionale). Attualmente è ammessa un’unica deroga escludente, il ricorso contro alle sentenze dei Tribunali militari in caso di guerra.

Alcuni interventi si sono soffermati sul ruolo dei PM che finirebbe per confondersi con quello della Polizia giudiziaria, trasformandolo, in qualche modo, nel portavoce/terminale della Polizia giudiziaria, piuttosto che il dominus della fase istruttoria del processo penale.

Il quasi sicuro sdoppiamento del concorso di accesso alla Magistratura, sulla base della pretestuosa motivazione di una necessaria specializzazione (in particolare dei PM, con il plauso di Passarello), rischierebbe – come è stato fatto notare in un intervento – di produrre effetti molto negativi. Ad es. l’immissione, potenzialmente massiccia, nei ruoli del PM, di funzionari di Polizia o Ufficiali dei Carabinieri, magari a seguito di concorsi speciali (facilitati), con l’effetto di rendere i PM sempre più strettamente collegati con apparati di Polizia dipendenti dal Potere Esecutivo.

Non ci sarebbe bisogno, in tal caso, di una sottoposizione istituzionale delle Procure al Governo, in particolare al Ministro della Giustizia, ma sarebbe sufficiente un controllo dal basso attraverso funzionari di Polizia e Carabinieri (o anche Guardia di finanza), inseriti nei ruoli delle Procure, già al loro interno strutturate gerarchicamente. Qualche centinaio di funzionari e di ufficiali immessi all’interno di un organico di circa un migliaio di PM, potrebbero facilmente rideterminare la fisionomia di molte Procure, svuotandone dall’interno quel poco di Indipendenza e Autonomia residuata. Si pensi a quello che potrebbe accadere nel caso gli indagati dovessero essere politici o funzionari di polizia, come nella terribile vicenda del G8 a Genova, ovvero nel caso Cucchi.

Altri interventi, riprendendo alcune osservazioni contenute nell’introduzione di Giulio Toscano, proponevano di andare al di là degli aspetti tecnico interpretativi della legge costituzionale e di considerare il filo rosso che collega una serie di leggi, costituzionali e non, dell’attuale maggioranza di governo (Premierato assoluto, Autonomia differenziata delle Regioni, Decreto sicurezza, riforma della Corte dei conti, ecc…), per scorgervi un preciso disegno politico. Un disegno caratterizzato dall’accentramento dei Poteri in capo all’Esecutivo, dall’esautoramento del Parlamento, dal tentativo di controllo della Magistratura, dalla svuotamento delle Autorità indipendenti (fra cui Banche centrali, Corte dei conti…), analogamente a quanto va sviluppandosi in Europa e negli USA. Per non parlare del controllo dell’opinione pubblica dissenziente, e della vanificazione dei diritti individuali, nella prospettiva della trasformazione progressiva dei sistemi democratici in democrature.

Ma se ciò dovesse esser vero, tali leggi costituzionali, o anche ordinarie, proposte dal Governo, sarebbero non solo inutili e contraddittorie, ma davvero pericolose. Una ragione in più per combatterle.

(immagine tratta da Carteinregola)

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Gli ultimi articoli - Eventi

Pillole di Referendum

Proseguendo la riflessione iniziata ieri sulla riforma della giustizia, proposta dal ministro Nordio, approvata nel mese