Il testo sul “consenso libero e attuale” della donna, senza il quale il rapporto sessuale è da considerarsi stupro, doveva essere approvato definitivamente il 25 novembre, un giorno dal forte valore simbolico, essendo la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Così non è stato.
L’emendamento doveva essere inserito, come primo comma, nell’art.609 bis del Codice Penale sulla violenza sessuale che, per il resto, sarebbe rimasto immutato. E’ stato, invece, fermato al Senato in Commissione Giustizia, nonostante fosse già stato approvato alla Camera e concordato da maggioranza e opposizione.
Con l’introduzione di questo emendamento, l’ordinamento penale italiano si sarebbe adeguato alla Convenzione di Istanbul (2011) contro la violenza nei confronti delle donne, e all’orientamento assunto da molti paesi europei, tra cui Francia, Portogallo, etc.
Per capire meglio cosa può avere determinato questo stop e quale fosse il senso della modifica concordata, ci siamo rivolti ad Adriana Laudani, avvocata e militante dell’UDI.
“L’emendamento sul ‘consenso libero e attuale’ della donna avrebbe rappresentato un salto a livello giuridico e avrebbe reso il nostro ordinamento penale pienamente conforme ai principi della Costituzione. Questo ha fatto paura a qualcuno che ha preferito fermarlo”, ci dice.
E prosegue: “Noi veniamo da un diritto penale, quello del codice Rocco, di epoca fascista, che è prevalentemente punitivo. Mette al primo posto la violazione astratta della norma e dell’ordinamento che, in quanto tale, colpisce lo Stato e ne legittima la reazione sanzionatoria. Ignorando, financo e troppo spesso, la funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 37, comma 3 della Costituzione.
L’ordinamento giuridico più moderno, invece, di fronte al reato non vede più soltanto la lesione formale del disposto della legge, e quindi dell’ordinamento statuale, ma mette in primo piano le persone coinvolte nel fatto delittuoso e il pregiudizio che il reato determina a carico della vittima. A questa logica fanno riferimento le norme sulla giustizia riparativa, introdotte nel 2022 dalla c.d. riforma Cartabia in attuazione di una direttiva europea, che trovano sul terreno applicativo difficoltà e resistenze”.
Chiediamo a Laudani se, a suo parere, questo non significa che l’attuale governo corre il rischio di tornare al passato, ripristinando concezioni giuridiche ormai superate. Conferma e ricorre ad un esempio, citando quanto è accaduto con il decreto Caivano.
“L’aumento della criminalità giovanile, fenomeno grave e diffuso che interroga la società tutta, andrebbe affrontato soprattutto con la prevenzione, attraverso efficaci processi educativi e formativi. Se il reato, nonostante tutto, viene commesso, la prima preoccupazione dovrebbe essere quella del recupero del minore. Questo governo, invece, ha reagito moltiplicando i reati e aggravando le pene, con l’effetto di riempire le carceri, minorili e non.
“Una scelta che, soprattutto rispetto ai minori e tra questi i più fragili, si rivela devastante: produce rotture spesso irreparabili dei legami sociali fondamentali e, invece di reinserire la persona nel tessuto delle relazioni familiari e sociali, la chiude in carcere e quindi la esclude in modo spesso irreparabile dal contesto civile.”
E per quanto riguarda il tema delle donne e della violenza sessuale, quale cultura giuridica ci permetterebbe di affrontarlo efficacemente?
“Quando i diritti delle donne e le loro libertà arretrano – risponde Laudani – si crea un danno a tutta la società. Così come, quando questi diritti si affermano pienamente, c’è una crescita dei diritti di tutti. Anche se in ritardo rispetto agli altri paesi europei, nel 1996 l’Italia si è dotata di una legge sulla violenza sessuale. Un primo “salto”: la violenza sessuale, compresa tra i reati contro la morale pubblica, viene finalmente riconosciuta come reato contro la persona. Adesso, con questo emendamento, avremmo compiuto un salto ulteriore. E’ mancato il coraggio.”.
“Partiamo da quello che accade ancora adesso nelle aule di giustizia”, prosegue. “Se eserciti violenza su un uomo e lo colpisci, ti portano davanti al giudice e devi discolparti, se una donna subisce violenza sul suo corpo deve dimostrare che non è stata lei a ‘dare causa’ o a consentire, se non a provocare l’atto sessuale. Da qui le domande rivolte alla donna su come era vestita, su eventuali rapporti sessuali e/o affettivi precedenti..”.
La nuova norma dice espressamente “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senso il consenso libero e attuale è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.
“Con l’introduzione di questo comma si modifica profondamente il tradizionale sistema di accertamento della responsabilità. L’avvocato del presunto colpevole non potrà porre domande indiscrete e colpevolizzanti. Il consenso da parte della donna deve essere ‘libero e attuale’, deve riguardare quel preciso momento. Stante che la stessa ha sempre il diritto di dire ‘no’, anche nel corso di un rapporto iniziato.
“Il consenso non è presunto e va dimostrato dal denunciato a sua discolpa. Qualcuno parla di inversione dell’onere della prova e questo, come ha dichiarato la ministra Roccella, fa paura. Non sarebbe più la donna a dover dimostrare di avere subito violenza, ma l’uomo a dovere dimostrare di avere avuto il consenso.
“La norma contiene un principio culturale ancor prima che giuridico. Un principio già anticipato da una serie di bellissime, recenti sentenze della Cassazione. Fermarla significa, quindi, andare controcorrente rispetto all’evoluzione giuridica dell’ordinamento italiano ed europeo.
“L’elemento chiave del reato si sposta: prima che guardare alla condotta dell’imputato si ferma sull’esistenza o meno del consenso da parte della donna, manifestazione primaria della sua libertà e del sua diritto all’autodeterminazione.
“E qui emerge una contraddizione non da poco. Come mai questo governo, che si professa paladino delle libertà, non gradisce una norma che afferma il diritto delle donne ad autodeterminarsi in ordine all’uso del proprio corpo e al modo di vivere la sessualità?”
Le considerazioni di Adriana Laudani ci riportano al punto di partenza, alla Costituzione.
“Soffermiamoci su quello che ci dicono gli articoli 2 e 3 della Costituzione: il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (art.2) e la pari dignità sociale di tutti i cittadini (art.3). Ripartiamo dalla Costituzione. Se lo Stato si impegna a garantire la libertà e la dignità di tutti, sul piano formale e sostanziale, diventa inaccettabile che gli uomini (e anche lo Stato) mantengano un qualche potere sulle donne e sul loro corpo. Sotto questo profilo risulta opportuna e necessaria una norma che riconosce alla donna la libertà e il diritto di determinare ogni atto che riguardi il proprio corpo.
Chi comprime o elimina questa libertà commette un reato che si chiama violenza sessuale. Un principio che vale anche dentro la coppia coniugale, all’interno della quale si consumano a volte le violenze peggiori. Remorare o impedire che una norma così semplice e chiara entri nella cultura profonda e nel vissuto di ogni cittadina/o italiano, ancor prima che nei tribunali, è davvero grave specie a fronte del numero delle violenze e dei femminicidi che si consumano quotidianamente”.

