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Referendum, Sì al quarto quesito per una maggiore sicurezza sul lavoro

Sappiamo che il referendum abrogativo per cui si andrà a votare l’otto e nove giugno è composto da cinque quesiti, quattro dei quali riguardano il lavoro. Ettore Palazzolo, giurista, ci spiega oggi il senso del quarto quesito e le ricadute che una vittoria del sì potrebbe avere sulla sicurezza sul lavoro.

Arrivano fino a 500 mila, in Italia, le denunce annuali di infortunio sul lavoro. Quasi 1.000 i morti ogni anno, un dato che non trova riscontro in altri paesi europei o comunque occidentali e costituisce la vergogna di un paese civile.

Gli interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni – aumento del numero degli ispettori del lavoro; maggiore coinvolgimento dell’INAIL anche nella fase della prevenzione, coinvolgimento dei sindacati e degli stessi lavoratori, con corsi di aggiornamento su misure di sicurezza aziendali – non hanno, finora, sortito effetti significativi.

Il risarcimento del danno provocato dalll’incidente risulta particolarmente difficoltoso – a parte le difficoltà nell’accertamento della responsabiità dell’incidente – quando l’esecuzione dei lavori viene appaltata a ditte diffferenti da quella che si è aggiudicato l’appalto o la gara. Situazione che si verifica spesso nel caso di lavori appaltati da un ente pubblico (Comune, Regione, o anche Stato, ma pure, come abbiamo visto, Ferrovie delo Stato o ENI), oltre che da imprese private.

Ecco allora la necessità di modificare alcune norme, attualmente in vigore, in particolare l’art. 26 comma 4 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) che limitano la responsabilità del committente, favorendo il ricorso ad appaltatori privi di solidità finanziaria, spesso non in regola con le norme antinfortunistiche.

Occorre invece estendere, in caso di infortunio nell’impresa appaltatrice, la responsabilità civile solidale (escludendo comunque la responsabilità penale) dell’impresa committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice, anche quando il danno è causato da rischi specifici dell’attività dell’appaltatore o del subappaltatore.

Abrogare le norme in questione, tuttora in vigore, significa ampliare la responsabilità civile dell’imprenditore committente – la cui scelta dell’impresa appaltatrice sarà certamente più oculata, potendone altrimenti derivare un ulteriore rischio d’impresa. E questo comporterà una maggiore sicurezza sul lavoro, che sarà dunque meglio garantita.

In conclusione, invece di limitarci ad esprimere sdegno o commozione quando si verificano gravi incidenti sul lavoro, dobbiamo sentirci fortemente sollecitati ad esprimere il nostro consenso all’abrogazione di questo articolo della legge 81 del 2008. Ed anche se l’eliminazione di questa norma non risolverà in modo definitivo il problema della sicurezza sul lavoro, si tratterà comunque di un passo avanti nella direzione giusta. E noi avremo fatto la nostra parte

Ecco la formulazione, molto tecnica, del quesito

Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

Argo

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  • È vero , la formulazione è molto tecnica, così come deve essere. Speriamo venga compresa e che si risponda "si'. È assolutamente giusto r necessario.

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