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Accesso agli atti, istruzioni per l'uso

Formulare una richiesta di accesso agli atti della pubblica amministrazione del Comune di Catania non è facile.

Innanzitutto il motore di ricerca interno al sito www.comune.catania.it pare abbia una volontà propria, come gli oggetti magici dei romanzi di Harry Potter: ed è quella di non portarci alla pagina che cerchiamo.

E’ solo grazie a Google che riusciamo a trovare la pagina che ci offre le informazioni per l’accesso agli atti, una pagina irragionevolmente collocata soltanto negli spazi dedicati all’Ufficio Urbanistica. Anche quando le richieste d’accesso riguardano altri Uffici, come ad esempio i Lavori Pubblici, l’Ecologia, le Attività Produttive, etc.

Ma proseguiamo: siamo finalmente arrivati sulle pagine della Direzione Urbanistica, possiamo ora scegliere tra i moduli che ci danno la possibilità di avanzare sia verso l’Accesso documentale, posto in prima posizione nella pagina dell’Archivio Pratiche Edilizie

https:/www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/archivio-pratiche-edilizia/

sia verso l’Accesso civico, semplice o generalizzato,

https:/www.comune.catania.it/il-comune/uffici/urbanistica/accesso-civico/

Che è anche l’unico posto in cui si fa riferimento ai consistenti importi e modalità di pagamento dei diritti di Segreteria.

Sono poche, e poco comprensibili, le indicazioni per distinguere i due tipi di accesso, considerato che i riferimenti alle leggi che li hanno istituiti non bastano a fare chiarezza ai non addetti ai lavori.

Spieghiamo più chiaramente le importanti differenze.

L’Accesso Documentale, istituito con la legge 241 del 1990, è la prima legge italiana che prevede la possibilità di accedere agli atti della pubblica amministrazione, anche se in forma limitata.

Presuppone infatti “un interesse diretto concreto e attuale” da parte dell’utente. Va quindi fornita una motivazione, che provi la necessità di conoscere i documenti richiesti perchè utili a curare e difendere i nostri interessi.

L’amministrazione avrà poi 30 giorni di tempo per risponderci, se non risponde la richiesta si intende negata. Per noi che siamo abituati al concetto di silenzio-assenzo, è importante sapere che in questo caso si tratta di un silenzio-diniego, non di semplici ritardi burocratici.

Dopo questa prima legge del 1990 il percorso è proseguito con varie direttive e linee guida, fino ad arrivare al 2013, anno in cui nasce l’Accesso Civico con il decreto legislativo n.33, che afferma il principio della trasparenza e rende possibile il controllo dei cittadini sul buon andamento e sulla imparzialità dell’Amministrazione

Era un’idea già presente in altri paesi europei, ma rappresentò un grande cambiamento per una cultura come la nostra che considerava un valore il ‘segreto’ sugli atti amministrativi.

Sulla base del decreto legislativo n.33 nasce per le amministrazioni l’obbligo di dotarsi di un sito web con una sezione dedicata alla Amministrazione Trasparente, in cui gli atti della stessa amministrazione devono essere pubblicati.

Qualora, per qualche motivo, alcuni atti non venissero pubblicati, il cittadino può richiederli con una istanza di Accesso civico, anche in assenza di un interesse diretto.

Un passo ulteriore è stato fatto dal decreto legislativo 97/2016 che, introducendo alcune modifiche alla legge 33, stabilisce un vero e proprio “diritto a conoscere” nei confronti delle istituzioni.

E’ il cosiddetto Accesso Civico Generalizzato, per il quale non c’è più un legame con gli obblighi di pubblicazione non adempiuti. Il cittadino ha diritto di conoscere tutti i documenti e gli atti prodotti dall’amministrazione e non deve addurre motivazioni.

Il procedimento di Accesso Civico deve concludersi entro 30 giorni e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati da parte dell’amministrazione che non può ricorrere al silenzio-diniego.

Qualora l’accesso venga negato, il richiedente ha ancora altre carte da giocare: può fare ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale), chiedere che il responsabile per la trasparenza dell’amministrazione riesamini la sua richiesta o ricorrere al difensore civico competente.

La legge prevede, infatti, che ogni amministrazione individui un responsabile per la trasparenza che deve vigilare sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, “assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate”, e controllare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso.

Essendo queste pratiche di trasparenza uno strumento utile anche a prevenire fenomeni di corruzione, il responsabile per la trasparenza è anche responsabile per la prevenzione della corruzione. Attualmente a Catania questo ruolo è svolto dalla segretaria generale dell’Ente, Rossana Manno

La città dovrebbe anche dotarsi di un difensore civico, una figura di garanzia eletta dal Consiglio Comunale e prevista anche dallo Statuto Cittadino. A questa figura, assente a Catania da alcuni anni, spetterebbe il compito di tutelare i cittadini da abusi, errori, negligenze dell’amministrazione.

Le forme di tutela, quindi, non mancano, anche se il cittadino spesso non lo sa. Sente l’amministrazione lontana e sorda alle proprie richieste. E, sbagliando, si rassegna.

Argo

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